Unipol al 6,9% di Popolare Sondrio, verso fusione con Bper?

Blitz riuscito solo in parte, ma cresce l’attesa per la nuova fase di aggregazioni bancarie


 

Banca Popolare di Sondrio e Bper sempre più vicine a una possibile fusione dopo che Unipol si è portata al 6,9% della banca valtellinese, anche se è meno del 9,5% preventivato nell’operazione.

Unipol, quota Popolare Sondrio sale al 6,9%

Unipol è anche il primo azionista di Bper (al 19%) e già il suo ingresso in Bp Sondrio l’anno scorso con una quota di circa il 2% aveva acceso la speculazione su un possibile matrimonio fra le due banche.

UnipolSai si è avvalsa di un’operazione di reverse accelerated book building, gestita da Equita Sim, che ha consentito al gruppo assicurativo di acquisire 18,2 milioni di azioni di Popolare Sondrio, meno delle 30 milioni di azioni preannunciate ieri sera in un comunicato.

Prezzo 4,15 euro per azione, con un esborso totale di 75,6 milioni. Le azioni della Pop Sondrio avevano chiuso ieri a 4,008 euro. L’acquirente aveva messo sul piatto un premio compreso tra il 2% e il 4%.

UnipolSai già disponeva del 2,9% dell’istituto valtellinese dopo averne acquistato un altro 1% nelle ultime settimane.

 

Popolare Sondrio-Bper, fusione dietro l’angolo?

Per il gruppo guidato da Carlo Cimbri l’operazione è “finalizzata a contribuire ai piani di sviluppo della banca”, che è anche “partner industriale dal 2010 nel comparto della bancassicurazione Danni e Vita”.

Le analogie non finiscono qui. Bper e Popolare Sondrio sono legate anche nel risparmio gestito, avendo coinvestito in Arca Sgr.

La fusione tra la banca modenese e Bps  sarebbe quindi uno sbocco “naturale” di una partnership lunga e consolidata. Il blitz rilancia con forza l’ipotesi di una futura aggregazione e arriva peraltro mentre si attende la sentenza del Consiglio di Stato che dovrebbe spianare la strada alla trasformazione di Sondrio in spa.

 

Banco Bpm alla finestra su Popolare Sondrio e Bper

La mossa peraltro avviene mentre si discute sul futuro di Banco Bpm, possibile preda di Unicredit nella nuova fase di consolidamento bancario, anche se il ceo di Piazza Meda Giuseppe Castagna avrebbe preferito dare vita a un terzo polo con Bper.

Secondo gli osservatori un matrimonio fra Modena e Sondrio dovrebbe allontanare definitivamente quest’ultima ipotesi, ma c’è anche chi ritiene che un’alleanza a tre sia comunque possibile.

Intanto in Borsa dopo il blitz di Unipol riuscito solo in parte alle ore 10,08 le azioni Banca Popolare di Sondrio segnano +1,5% a 4,068 (ma con punte di circa il +6%, sopra il prezzo dell’operazione) mentre Bper -1,27% consolida dopo i recenti rialzi, Unipol -1,3%, bene Banco Bpm +1,7%.

 

Fonte: www.finanzareport.it




Incentivo all’esodo, come si tassa?

Come sono calcolate le imposte sull’incentivo all’esodo: tassazione provvisoria del datore di lavoro e riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate.


Attenzione alla tassazione dell’incentivo all’esodo, cioè di quella somma che il datore di lavoro riconosce al dipendente per agevolarlo nell’uscita anticipata dal lavoro.  La tassazione applicata dal datore di lavoro, infatti, non è quella definitiva, ma le imposte sono riliquidate, successivamente, dall’Agenzia delle Entrate: in questo modo, ci si può ritrovare, 4 anni dopo aver ricevuto l’incentivo, con un debito con il fisco, che può arrivare anche a migliaia di euro. Debito che il lavoratore è costretto a pagare senza potersi rivalere sul datore di lavoro: le imposte da quest’ultimo liquidate sono calcolate con un sistema differente, rispetto alla riliquidazione che viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate, a causa di quanto disposto dalla normativa. La differenza d’imposta non è, dunque, frutto di un errore del datore di lavoro.

Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, come funziona la tassazione dell’incentivo all’esodo e come deve essere calcolata la sua riliquidazione.

Com’è tassato l’incentivo all’esodo

A partire dal 4 luglio 2006, è stato abolito il vecchio regime di tassazione agevolata degli incentivi all’esodo, che prevedeva per tali somme un’aliquota (la percentuale applicata sull’imponibile, dovuta a titolo d’imposta) pari alla metà dell’aliquota applicata per la tassazione del Tfr.

Secondo l’attuale normativa [1], la tassazione da applicare sulle somme d’incentivo all’esodo non è, comunque, quella ordinaria, ma la stessa tassazione separata applicata al Tfr. Questo, perché si è voluto comunque riconoscere un regime di favore alle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, per incentivare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (come chiarito dalla Corte di Cassazione, con una nota sentenza [2]).

Calcolo tassazione provvisoria incentivo all’esodo

L’aliquota di tassazione viene dapprima determinata dal datore di lavoro con il seguente meccanismo :

  • si deve innanzitutto determinare il reddito di riferimento, dividendo l’ammontare del Tfr imponibile per il numero di anni di anzianità effettiva e convenzionale (i mesi hanno un valore pari a 0,83): negli anni di anzianità convenzionale non sono compresi gli anni di riscatto del titolo di studi o i periodi nel quale è stato prestato servizio militare, a meno che non sia disposto diversamente nel contratto collettivo di lavoro;
  • se il contratto di lavoro è di durata inferiore a un anno, al divisore deve essere indicato il numero 1 (come chiarito da un’importante circolare delle Entrate [3]);
  • bisogna poi moltiplicare il risultato ottenuto per 12, per ottenere il reddito di riferimento (secondo un’altra formulazione si può utilizzare come divisore il numero di mesi complessivi e come moltiplicatore 144, il risultato è il medesimo);
  • una volta calcolato il reddito di riferimento, si deve calcolare l’imposta sullo stesso, applicando al reddito di riferimento le aliquote Irpef (al netto delle addizionali locali) in vigore nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione della liquidazione (il diritto alla percezione del Tfr sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto);
  • infine, si determina l’aliquota media dividendo l’imposta sul reddito di riferimento (al netto degli oneri deducibili ma al lordo di eventuali crediti d’imposta) per il reddito di riferimento e moltiplicando il risultato per 100.

Applicando l’aliquota media all’incentivo all’esodo si ottiene l’imposta dovuta [4].

Tassazione definitiva dell’incentivo all’esodo

Successivamente alla liquidazione dell’imposta da parte del datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta  in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello della cessazione del rapporto.

La determinazione dell’aliquota media avviene rapportando la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma dei redditi stessi considerati come sopra indicato” [5].

Se le maggiori o le minori imposte sono di importo non inferiore a  100 euro, l’Agenzia notifica la cartella di pagamento o rimborsa l’imposta a credito (entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta).

Se in uno o più dei 5 anni considerati non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di questi anni, si applica l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, pari al 23%. Se l’aliquota è variata nel corso del quinquennio, si deve tener conto della media delle aliquote del primo scaglione nei 5 anni considerati.

Incentivo all’esodo concordato al netto delle imposte

Purtroppo, dal punto di vista legale, non è possibile opporsi a queste previsioni, né stipulare accordi diversi col datore di lavoro: è stato confermato da una recente sentenza del Tribunale di Roma [6]. La sentenza trattava il caso di un lavoratore che aveva accettato l’incentivo all’esodo in quanto riteneva che la tassazione fosse a titolo definitivo e aveva concordato col datore un pagamento già al netto delle imposte. In seguito, avendo ricevuto la riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, aveva richiesto il pagamento della differenza d’imposta al datore di lavoro, ma il tribunale ha respinto il suo ricorso: per legge, infatti, il datore di lavoro è tenuto a versare le sole imposte determinate alla cessazione del rapporto di lavoro secondo l’aliquota provvisoria, nulla dovendo versare in caso di riliquidazione da parte dell’amministrazione finanziaria. Questo, anche se l’accordo d’incentivo all’esodo prevede il pagamento di una determinata somma al netto delle imposte.

Per questo motivo, è opportuno che il lavoratore faccia dei conti a parte, considerando le aliquote di tassazione a titolo definitivo e non quelle provvisorie: si deve dunque considerare un netto diverso da quello che appare nel cedolino paga in cui figura l’incentivo all’esodo.


Note

[1] D.L.223/2006.

[2] Cass. Sent. n. 14821/2007.

[3] Circ. 78/E/2001.

[4] Art.19, comma 1 del Tuir.

[5] Circ. 29/E/2001.

[6] Tribunale di Roma, sent. n. 3636/2017.

 


 

Fonte: www.laleggepertutti.it

 




Guide Fisac Cgil: la Previdenza Generale

Pubblichiamo l’aggiornamento 2021 della Guida alla Previdenza della Fisac Cgil, ormai divenuta un vero e proprio punto di riferimento per tutte le iscritte ed iscritti.

Ricordiamo che per eventuali segnalazioni è possibile scrivere a: [email protected]

Scarica la guida

 

La guida è disponibile, come di consueto, anche nella nostra sezione Guide e Manuali




Banca d’Italia: assistenza sanitaria – Incontro del 25 maggio

Nell’incontro di oggi la Banca ha avanzato alcune proposte migliorative rispetto all’assetto complessivo della polizza finora proposto, acquisendo osservazioni e richieste presentate dal nostro Tavolo (dettagliate nelle slides qui allegate).

Gli elementi di più rilevante novità sono:

  • il cd. “Pacchetto maternità”, già proposto nel precedente incontro (dettagli all’interno delle slides);
  • l’iscrizione dei figli fino al compimento del 26esimo anno indipendentemente dal carico fiscale;
  • l’introduzione di un contributo di 20 euro per ogni figlio, sia a carico che non a carico, fino ai 26 anni;
  • la possibilità di aggiornare il carico fiscale in corso di vigenza contrattuale, evitando così di pagare come “familiare non a carico” per familiari che viceversa perdono il lavoro;
  • l’introduzione della possibilità di spesa di una parte (purtroppo tuttora molto ridotta) del massimale previsto per le cure dentarie anche al di fuori della rete convenzionata (€ 250 su un totale di € 1.500).

Inoltre, la  la Banca si è impegnata a definire indicatori per attribuire maggiore rilevanza alla qualità e alla capillarità della rete convenzionata per tutte le prestazioni assicurate, assegnando ad esempio maggiore peso alle strutture collegate a campus universitari, o di maggiori dimensioni/con un maggiore numero di reparti.

Importanti miglioramenti riguarderebbero poi anche la medicina preventiva, dove verrebbero introdotti un check-up mirato oncologico uno post-Covid, e verrebbe ampliata la gamma degli esami compresi nel check-up ordinario (ad esempio, inserendo anche alcuni esami per la tiroide ed eliminando l’alternatività tra la visita oculistica e quella otorinolaringoiatrica).

Secondo quanto oggi rappresentato, la base d’asta sarà di € 2.400 per i dipendenti e di € 3.200 per i pensionati: quindi, la Banca è disposta ad assumersi il rischio ipotetico di sostenere maggiori oneri pari a € 350 per ogni dipendente e € 400 per ogni pensionato. Anche questo aspetto risponde alla nostra specifica richiesta di aumentare il contributo versato dalla Banca, che ad oggi è stato quantificato sulla base di ipotesi di valori di aggiudicazione pari a € 2.050 per i dipendenti e € 2.800 per i pensionati.

L’aspetto maggiormente qualificante dell’intera offerta riguarda il significativo peso conferito alla cosiddetta componente “tecnica” della gara, che peserà per il 70% sull’effettiva aggiudicazione (quindi, alla componente meramente economica verrebbe attribuito un peso non superiore al 30%). Anche in questo si è dato seguito all’esigenza, da noi rappresentata, di conferire un peso maggiore alla componente qualitativa dei servizi offerti dalla compagnia che si aggiudicherà la gara.

Il nostro Tavolo di maggioranza ha valutato nel complesso favorevolmente l’insieme degli avanzamenti proposti, che tuttavia necessitano di un più significativo accoglimento delle nostre istanze migliorative e, nella definizione delle componenti tecniche dell’offerta soggette a offerte da parte dei partecipanti alla gara, della più precisa individuazione delle categorie alle quali attribuire maggiore rilevanza (ad esempio, alla qualità e alla capillarità dell’intera rete convenzionata).

L’Amministrazione si è riservata di fornire una risposta a stretto giro: il prossimo incontro si terrà infatti questo giovedì.

Al fondamentale negoziato su orario e organizzazione del lavoro sarà dedicata l’intera prossima settimana, con due incontri che si terranno martedì 1° e giovedì 3 giugno. Ci aspettiamo che anche in quella sede l’Amministrazione riconosca il valore delle proposte del Tavolo Unitario.

Roma, 25 maggio 2021

 

CIDA      SIBC      CGIL       CISL       DASBI       FABI


 

dal sito www.fisacbancaditalia.it