Intesa Sanpaolo: uscite volontarie, chiediamo assunzioni

Durante l’incontro odierno di verifica del protocollo 29 settembre 2020 ed integrazione del 18 novembre 2020, l’azienda ci ha comunicato che sono pervenute in totale 7229 adesioni (6168 ISP – 1061 UBI).

Le richieste di pensionamento sono 964, quelle relative al Fondo di Solidarietà risultano 6265 di cui 1364 tuttora in attesa di verifica dei requisiti previdenziali.

A queste vanno aggiunte 376 adesioni relative al perimetro BPER (49 pensionamenti e 327 tramite Fondo di Solidarietà).

La Banca ha dichiarato che intende accogliere tutte le domande pervenute ipotizzando l’uscita, già nel 2021, di circa 1200 colleghi, oltre ai pensionamenti. I colleghi riceveranno specifica comunicazione in linea di massima un mese prima della data effettiva di uscita.

Ricordiamo che l’accordo prevedeva l’uscita volontaria di almeno 5000 persone con 2500 assunzioni.
Alla luce dell’odierna dichiarazione aziendale di voler accogliere tutte le domande presentate, come OO.SS. abbiamo chiesto ulteriori assunzioni mantenendo  invariato il rapporto di un’assunzione ogni due uscite già previsto nell’accordo del 29/09/2020!

Comprendiamo le aspettative dei colleghi destinatari degli accordi, ciò nonostante dobbiamo tener presente il futuro della categoria e soprattutto di chi resta: le filiali sono già molto provate ed assunzioni proporzionate alle uscite volontarie sono urgenti e necessarie anche per garantire serenità ai colleghi e qualità nel servizio ai clienti.

Milano, 14 dicembre 2020

Delegazioni Trattanti Gruppo Intesa Sanpaolo
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA -UNISIN

 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo




Unicredit: vaccino anti-pneumococco e rimborso tamponi molecolari e test rapidi.

In considerazione del perdurare della pandemia e a seguito della consulenza del proprio Comitato Medico Scientifico, Unica provvederà al rimborso, in regime di auto assicurazione, dei costi sostenuti per la vaccinazione anti-pneumococcica per tutti i titolari e i familiari inclusi in polizza.

Il massimale individuale di 80 € comprende sia il costo del vaccino che la somministrazione.

Come per la vaccinazione antinfluenzale non è richiesta prescrizione medica. È necessario, in fase di domanda di rimborso, essere in possesso di documentazione di spesa quietanzata (scontrino e/o fattura).

Le richieste di rimborso saranno da inserire nella consueta piattaforma Arena di Previmedical non appena verranno completati i necessari adeguamenti informatici.

Inoltre, è stato raggiunto con l’assicuratore un accordo per l’autorizzazione, in forma diretta oppure a rimborso, del costo dei tamponi molecolari o dei test rapidi antigienici per tutti gli assistiti.

Nella pagina successiva trovate i dettagli operativi.

 

Richiamiamo l’attenzione in particolare sui seguenti punti:

  • il primo tampone deve essere obbligatoriamente prescritto dal proprio medico di base – la prescrizione deve essere corredata da diagnosi/sospetto diagnostico e indicazione anche della sintomatologia;
  • la garanzia è prestata nell’ambito della ‘diagnostica ordinaria‘ e pertanto in caso di ricorso a strutture non convenzionate con successiva richiesta di rimborso la franchigia sarà di 60 €.

Vi invitiamo a leggere la notizia completa sul sito di Unica al seguente link:

https://unica.unicredit.it/it/informativa/2020/Rimborsabilita_tamponi_e_vaccino_anti-pneumocco.html

14 dicembre 2020


La Segreteria Fisac Cgil del Gruppo UniCredit


dal sito Fisac Unicredit




Natale solidale con la CGIL L’Aquila: AIUTATECI AD AIUTARE!

A causa dell’emergenza Covid una grave crisi economica ha colpito milioni di persone. Anche nel nostro territorio le situazioni d’indigenza sono notevolmente aumentate.

Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare una campagna di solidarietà alimentare che ha riunito alcuni soggetti. Abbiamo costruito un’alleanza tra Unions, Progetto Viva, Cgil L’Aquila e Coop Centro Italia che distribuirà dei buoni spesa della Coop, a ridosso delle festività natalizie, a famiglie in difficoltà nel Comune dell’Aquila e alcuni comuni del comprensorio.
I buoni saranno spendibili nei Supermercati Coop e riguarderanno prodotti alimentari e beni di prima necessità.

In più, vogliamo regalare un sorriso alle bambine ed ai bambini che sono capitati in un contesto difficile. E proprio per questo motivo nasce “Adotta un regalo”.
È l’occasione di fare un regalo ad un bambino che altrimenti non lo avrebbe avuto. Noi c’impegneremo a consegnarli alle bambine e ai bambini che fanno parte delle famiglie che stiamo aiutando con i buoni spesa della campagna.


“Natale solidale” contattare:
William Giordano 3282930295

“Adotta un regalo” comtattare:
Lorenzo Rotellini 3402865596
Tommaso Cotellessa 3480427657

 




Intesa Sanpaolo: se telefonando…

GRUPPO INTESA SANPAOLO

Ci sono giunte diverse segnalazioni su messaggi arrivati dai Capi Area ai Direttori, e dai Direttori ai Gestori, riguardo la gestione dei reclami inoltrati dai clienti per “difficoltà di contatto con le filiali”. Nei messaggi, in breve, si sollecitano i colleghi a tenere accesi i cellulari aziendali sia in filiale che in smart working, e viene detto che tali reclami verranno monitorati direttamente dal Responsabile di Banca dei Territori. Lasciateci dire che, se quest’ultima precisazione serve per far pressione sui colleghi, è davvero “un po’ triste”.

La difficoltà non è tenere acceso il cellulare aziendale, ma riuscire a rispondere!

Perché magari mentre suona il cellulare i colleghi sono già al telefono sulla linea fissa, stanno parlando di persona con un cliente, oppure stanno gestendo i numerosi messaggi che arrivano tramite internet banking e mail, o addirittura stanno cercando di calmare un cliente alterato…e potremmo continuare così.
L’idea, poi, di continuare a rispondere continuamente al telefono durante un appuntamento, come suggerito da qualche responsabile, non ci sembra convincente né professionale!

Certo possiamo richiamare il cliente! Quando però?

Perché sappiamo tutti che i carichi di lavoro in questo periodo sono elevatissimi, mentre i colleghi presenti in filiale sempre meno, tra astensioni obbligatorie per Covid, ferie forzate e uscite per esodo.

Poi aprendo l’App Intesa Sanpaolo nella sezione “Parla con noi” troviamo un numero verde inesistente cui risponde il fischio di un fax…

PERCHE’ LE CARENZE ORGANIZZATIVE DEVONO SEMPRE RICADERE SUI COLLEGHI?

Fisac-Cgil
Direzione Regionale Milano e Provincia




Alleanza: ancora in stato d’agitazione

Si è svolto l’incontro tra RLS e responsabili aziendali, durante il quale sono state comunicate le ultime modifiche al protocollo antiCovid.

Le OO.SS. scriventi hanno lamentato l’impostazione stessa dell’incontro, durante il quale l’azienda si è limitata ad informare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di quanto aveva già stabilito e diffuso precedentemente alla rete. Pertanto, non si è svolto un incontro preventivo e non sono state ascoltate le rimostranze o i suggerimenti forniti dagli RLS.

Durante l’incontro gli RLS hanno ribadito la necessità di riapertura degli Ispettorati agenziali per consentire ai lavoratori di incontrare la clientela in uffici sanificati, in cui si rispettino tutti i protocolli antiCovid, invece che a casa degli assicurati o in locali pubblici.
Reputiamo molto più pericoloso per il diffondersi del virus e per la salute dei lavoratori recarsi a casa dei clienti, piuttosto che riceverli in ufficio.

L’azienda era molto in difficoltà rispetto a quanto da noi richiesto ed è riuscita solo ad articolare vaghe giustificazioni.

Abbiamo denunciato nuovamente che i lavoratori remotizzati non possono operare esclusivamente con il tablet che  “non può rappresentare lo strumento di lavoro principale perché non rispetta i requisiti minimi previsti dal decreto 81 del 2008” senza monitor idonei o sedie ergonomiche, senza strumenti idonei a tutelare la salute, come invece previsto dalla legge.
A nostro avviso Alleanza mette a rischio la salute dei propri lavoratori, mentre il virus continua ad essere presente ed a diffondersi. Nel Lazio, ad esempio, si è registrata anche una nuova vittima Covid tra i dipendenti.

Nel frattempo, i vertici aziendali hanno convocato le OO.SS. per il prossimo giovedì 10 dicembre per fornirci un’informativa in riferimento all’art. 109 del CCNAL, che tratta delle modifiche al sistema provvigionale e sul cui esito vi informeremo puntualmente.

Anche questo mese l’azienda ha dichiarato di avere realizzato il migliore mese dell’anno come risultati, ma nessuna risposta è arrivata sulle tante problematiche da noi denunciate negli ultimi mesi e durante le assemblee. Proseguono, infatti, le pressioni commerciali, l’aumento dei carichi di lavoro, le problematiche informatiche e tecniche, la mancanza di rispetto del contratto e degli orari di lavoro (con riunioni convocate agli orari più inopportuni).

BASTA!

Siamo stanchi di lavorare a ritmi insostenibili, realizzando risultati eccezionali, operando in tempi di pandemia, con la preoccupazione e la paura del contagio, a casa dei clienti o nei bar, in assenza della sicurezza che potremmo avere nei nostri ispettorati che l’azienda continua a tenere chiusi, incurante del fatto che solo in uffici sanificati e dotati di tutti i DPI ci sono le condizioni di massima sicurezza. E’ molto grave l’indifferenza che i vertici aziendali continuano a dimostrare di fronte al grido di dolore proveniente dalla rete, soprattutto per quei manager che grazie proprio alla rete sono diventati grandi, vantando gli eccellenti risultati ottenuti con grande abnegazione dai lavoratori in un periodo così difficile.

Queste OO.SS. restano in agitazione sindacale e metteranno in campo tutte le azioni a tutela della salute dei lavoratori e del futuro dell’azienda!

Italia, 9 dicembre 2020. 


I Coordinamenti Nazionali delle RSA
FISAC/CGIL – FNA – SNFIA – UILCA




Banche, arrivano le nuove norme UE: bollette stornate se il conto è incapiente

I circa 3 milioni di clienti della Banca Nazionale del Lavoro, parte del gruppo francese Bnp Paribas, dal prossimo 7 dicembre non potranno più andare in rosso sul conto corrente. E questo perché gli addebiti automatici in conto – come bollette oppure addebito delle carte di credito o debito – non saranno consentiti se il cliente non avrà sufficiente liquidità sul suo deposito. L’informativa alla clientela è stata mandata attraverso una mail nella quale si spiega che la banca ha recepito le nuove regole dell’Eba, l’Autorità Bancaria Europea.

Sono proprio quelle norme sulle quali le banche italiane e l’Associazione bancaria richiamano l’attenzione ormai da qualche mese, mettendo in guardia dal rischio che determinino una stretta alla flessibilità verso la clientela e il rischio di dover svalutare rapidamente e in maggiori dimensioni i crediti. Quelle norme prevedono che per un mancato pagamento superiore a 100 euro, protratto per tre mesi, il cliente sia classificato come cattivo pagatore, tutta la sua esposizione verso la banca sia riclassificata come Npl e sia inviata la segnalazione alla centrale rischi.

Tutto questo entrerà in vigore dal primo gennaio. Il gruppo Bnp Paribas Bnl ha scelto di portarsi avanti e anticipare le modalità già dalla prossima settimana, per dare tempo alla clientela ad abituarsi al nuovo regime.

La comunicazione precisa che il giorno della scadenza del pagamento via addebito l’istituto provvederà sin dalla mattina a verificare la consistenza sul conto corrente; se la disponibilità non sarà sufficiente verrà inviata una notifica. Entro le 15 della stessa giornata va assicurata la copertura del fabbisogno sul conto, altrimenti il pagamento verrà bloccato.

Il gruppo francese ha scelto una linea rigorista di applicazione delle norme, in linea con le consuetudini dei paesi del Nord Europa, nei quali il rosso sul conto non è ammesso e non esiste il finanziamento tramite lo scoperto di conto corrente.
5 dicembre 2020

Il senso è: se non ci sono i soldi l’addebito non passa. A quel punto il cliente diventa moroso nei confronti, ad esempio, della società elettrica o dell’emittente della carta di credito e non contrae un debito con la banca. Il meccanismo consente all’istituto di prevenire la formazione di crediti deteriorati, ma in effetti si evita anche al cliente il rischio di venire segnalato nella centrale rischi della Banca d’Italia.
Finora accadeva che il passaggio di un addebito non coperto – per importi non eccessivi -non determinasse particolari scossoni, se protratto per un breve margine temporale, anche se c’era il rischio di vedersi applicare tassi elevati. Ora questo non sarà possibile. E se la scelta di Bnl appare quella più rigorosa, anche le altre banche italiane si stanno comunque preparando all’appuntamento del primo gennaio.

E gli altri?

Intesa Sanpaolo non adotterà provvedimenti come quelli dei concorrenti francesi e consentirà l’addebito di pagamenti non coperti (ovviamente anche sulla base della conoscenza del cliente). Ciò non toglie, però, che il titolare del conto sia contattato per informarlo dell’accaduto e sollecitato a coprire lo scoperto (ovviamente se il cliente ha un apertura di credito su conto corrente lo sconfinamento è segnalato se esso supera la soglia massima dell’affidamento autorizzato).

Il termine dei 90 giorni ormai è stringente per tutti. Sulla stessa linea anche UniCredit: il gruppo bancario non ha introdotto un automatismo per bloccare gli addebiti non coperti. L’istituto ha preferito lavorare sull’informativa ai clienti, svolta in più fasi, per illustrare le nuove regole, le relative implicazioni e l’opportunità di porre la massima attenzione alle scadenze. Insomma una sensibilizzazione affinché i saldi di conto corrente siano tenuti sotto controllo.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 




Polizza dipendenti banche per l’anno 2021

La FISAC CGIL Nazionale ha rinnovato, anche per l’anno 2021, la convezione con la società AMINTA Srl, con sede in Torino, per la copertura dei rischi connessi all’attività lavorativa nel settore banche ed esattorie.
Le ipotesi sotto elencate hanno delle combinazioni preordinate; Vi invitiamo ad una attenta lettura delle condizioni di polizza al fine di valutare l’opzione più rispondente alle Vostre necessità.
Le condizioni di polizza sono allegate alla presente comunicazione e sono inoltre reperibili sul sito www.amintafisaccgil.com al quale sarà necessario accedere per la sottoscrizione della polizza.

In sintesi elenchiamo le principali caratteristiche della convenzione 2021, adeguata in base alle specifiche esigenze e proposte segnalate dai lavoratori:

  • Tutte le polizze prevedono in caso di ammanco di cassa l’eliminazione della franchigia fissa sul primo sinistro.
  • Retroattività di 10 anni dalla prima adesione alla Convenzione.
  • Le polizze RC Professionale comprendono le violazioni della normativa sulla privacy e  le sanzioni per la violazione di banconote false e la negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “non trasferibili” nel caso di azione di rivalsa da parte dell’Istituto di credito.
  • La polizza è estesa agli errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni in conformità al Regolamento IVASS 40, comprendendo tutti coloro che all’interno dell’istituto di credito si occupano di assicurazioni.
  • Anche quest’anno per coloro che sottoscriveranno la Polizza RC Professionale 2021 e nel corso dell’anno andranno in pensione o accederanno al Fondo Esuberi (cd. Esodati) rimanendo iscritti al sindacato, è prevista GRATUITAMENTE la copertura RC Professionale fino al 31/12/2021.
  • Ricordiamo che sulle polizze è prevista l’estensione GRATUITA alla Responsabilità Civile del Capofamiglia.
  • E’ stato ridotto il massimo scoperto a carico degli assicurati sulla polizza RC Ammanchi+RC Professionale passando da € 5.000,00 a 3.000,00.

Riteniamo utile consigliare ai cassieri un’ attenta valutazione dell’opportunità di aderire alla polizza ammanchi + r.c. professionale anche in considerazione delle nuove coperture che la polizza prevede per l’anno 2021.
Da quest’anno la polizza include infatti la garanzia relativa a sanzioni per banconote false e per la negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “NON TRASFERIBILE” in caso di rivalsa dell’istituto.

Quale che sia la polizza – o combinazione di polizze – sottoscritta è prevista GRATUITAMENTE la copertura assicurativa RC del Capofamiglia (limite massimale annuo € 250.000,00, € 50.000,00 per sinistro, scoperto 10% con franchigia fissa € 250,00 ).

Di seguito ripiloghiamo le possibili combinazioni di polizza tra cui scegliere

AMMANCHI DI CASSA MASSIMALE PREMIO ANNUO
1A – RC ammanchi di cassa 6.000 per sinistro € 53
2A – RC ammanchi di cassa 7.500 per sinistro € 85
3A – RC ammanchi di cassa 10.000 per sinistro € 98
4A – RC ammanchi di cassa 15.000 per sinistro € 120
Franchigia per evento: € 0,00 per il primo sinistro, 80 per il secondo, elevata a € 155,00 a partire dal terzo sinistro denunciato. Prima della sottoscrizione invitiamo a scaricare e leggere attentamente la convenzione ammanchi 2021

Entrambe le polizze rischio cassa possono essere sottoscritte anche in combinazione con la polizza RC per perdite patrimoniali.

 

AMMANCHI DI CASSA +
RC PROFESSIONALE
MASSIMALE PREMIO ANNUO
1B – RC ammanchi di cassa + RC professionale Ammanchi di cassa (7.500 per sinistro) +
RC professionale (25.000 per sinistro)
€ 114
2B – RC ammanchi di cassa + RC professionale Ammanchi di cassa (10.000 per sinistro) + RC professionale (60.000 per sinistro) € 137
3B – RC ammanchi di cassa + RC professionale Ammanchi di cassa (15.000 per sinistro) + RC professionale (100.000 per sinistro) € 156

Franchigia per assicurato: € 125,00, scoperto 10% con  un massimo di € 3.000,00 per quanto riguarda la R.C. Professionale, € 0,00 per il primo sinistro, 80 per il secondo, elevata a € 155,00 a partire dal terzo sinistro per quanto riguarda la copertura per ammanchi di cassa.
Prima della sottoscrizione invitiamo a scaricare e leggere attentamente la
convenzione ammanchi + RC professionale 2021

 

R.C. PROFESSIONALE SENZA AMMANCHI DI CASSA MASSIMALE PREMIO ANNUO
1C – RC professionale 120.000 per sinistro € 70
2C – RC professionale
260.000 per sinistro
€ 95
3C – RC professionale
520.000 per sinistro
€150
4C – RC professionale
1.000.000 per sinistro
€ 215
5C – RC professionale
2.000.000 per sinistro
€385

Franchigia per assicurato: € 150,00, scoperto 10% con  un massimo di € 3.000,00.
Prima della sottoscrizione invitiamo a scaricare e leggere attentamente la convenzione RC professionale 2021)

 

INFORMAZIONI UTILI

Puoi procedere all’iscrizione attraverso questo il sito internet www.amintafisaccgil.com , seguendo pochi e semplici passaggi. Al termine riceverai sulla casella di posta elettronica utilizzata per l’iscrizione una conferma di avvenuta registrazione. Dovrai quindi procedere al pagamento del premio attraverso bonifico sul c/c dedicato (le coordinate verranno fornite successivamente).

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2020 per le adesioni pervenute e bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del 31/12/2020

Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2020, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker

Ti ricordiamo di leggere attentamente il DIP e le condizioni di Polizza prima della sottoscrizione

Se hai difficoltà nell’iscrizione puoi scrivere all’indirizzo mail:[email protected] oppure contattare telefonicamente Aminta dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 al numero riservato agli iscritti FISAC: 011/390738.

In caso di sinistro l’assicurato deve inviare alla società di brokeraggio Aminta s.r.l. la denuncia entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell’addebito notificato.
(Allegato disponibile sul sito www.amintafisaccgil.com, “Convenzione FISAC-CGIL” modulo “Denuncia Sinistri”).

Inviare la documentazione cartacea in originale a:
Aminta S.r.l. – Corso Correnti 58/A –
10136 – Torino
indicando sulla busta “Convenzione FISAC-CGIL”

 

Le nostre strutture aziendali o territoriali sono a disposizione per ogni necessità per eventuali richieste di chiarimenti




BPER: occhio alla scadenza. Entro il 31/12 vanno comunicati i contributi al Fondo Pensione non dedotti

 


 

Entro il 31/12/2020 vanno comunicati al fondo pensione:

  • i contributi non dedotti per l’anno 2019
  • la quota del Premio di Risultato (VAP) eventualmente conferito al fondo, nel corso del 2019, proveniente da somme inizialmente confluite sul welfare aziendale.

La dichiarazione serve ad evitare che somme che già sono state tassate siano sottoposte ad ulteriore tassazione in occasione delle prestazioni del fondo (anticipazioni, riscatti, rendite).

 

Contributi versati nell’anno 2019 e non dedotti  

Ricordiamo che il 31 dicembre p.v. è il termine ultimo per la comunicazione dei contributi versati al Fondo Pensione che non sono stati dedotti dal reddito dell’anno 2019 (C.U. , Modello 730 o Unico 2020).

La comunicazione riguarda i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, con esclusione delle quote TFR, che hanno superato la soglia di deducibilità di € 5164,57 (1) e per i quali il datore di lavoro non ha proceduto alla deduzione dal reddito. Per i redditi relativi al 2019 tale dato è riportato nella casella 413 del modello CU 2020. Vanno inoltre considerati i versamenti eventualmente effettuati in forma diretta al Fondo Pensione, o versamenti ad altra ulteriore posizione di previdenza complementare, che potrebbero aver fatto superare il limite di deducibilità di cui sopra.

N.B.: Se la casella 413 della CU 2020 non è avvalorata e l’iscritto al Fondo non ha fatto versamenti diretti al Fondo Pensioni o ad altra posizione di previdenza complementare, non dovrà inviare alcuna comunicazione.

 

Come fare la comunicazione dei contributi non dedotti

Una volta accertata l’esistenza di contributi non dedotti occorre dichiararli. Le modalità variano a seconda del fondo al quale si è iscritti.

Per gli iscritti al Fondo Pensione ARCA la comunicazione avviene attraverso la procedura Abacus. L’inserimento va fatto per il tramite di un collega che si di occupa investimenti, abilitato all’utilizzo di tale procedura. Il percorso per effettuare la dichiarazione è il seguente:
DISPOSITIVO FP (FILIALE) → GESTIONE PRATICHE CICLO ATTIVO → CONTRIBUTI NON DEDOTTI.

Per gli iscritti al Fondo Pensione Previbank la dichiarazione dev’essere inserita online accedendo all’area riservata attraverso questo link.

Per i colleghi iscritti al Fondo Pensione Unipol Banca la dichiarazione può essere inserita online accedendo all’area riservata attraverso questo link. In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata scaricando e compilando il modulo reperibile a questo link, inviandolo in forma cartacea al Fondo unitamente alla copia di un documento d’identità. In questo caso è fortemente consigliabile anticipare l’invio a mezzo posta elettronica, all’indirizzo [email protected] .

Versamenti effettuati per i familiari fiscalmente a carico.

La deduzione, per un massimale complessivo di euro 5.164,57, spetta, in tutto o in parte a seconda delle condizioni di reddito, al soggetto che ha a fiscalmente a carico i familiari oppure – in casi particolari – a questi ultimi.

Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo “non dedotto” dovrà essere comunicato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020, imputandolo sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico.  

Quote del Premio di Rendimento (VAP) destinato a previdenza complementare nell’anno 2019

Se nel corso dell’anno 2019 hai conferito tutto o parte del Premio di Rendimento (VAP) sul welfare aziendale, destinando successivamente tali somme a versamenti integrativi sul Fondo Pensione,  si renderà necessario un ulteriore adempimento. Questo può riguardare anche le somme non utilizzate, che vengono automaticamente conferite al Fondo Pensione alla scadenza dell’anno successivo a quello di accantonamento a welfare aziendale.

 

La normativa

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che, in presenza di un accordo sindacale riguardante l’erogazione del Premio di Risultato che preveda la possibilità far confluire al conto Welfare il premio stesso, siano previste particolari misure di incentivazione fiscale nel limite massimo di € 3.000 annui (€ 4.000 in casi particolari). Nel caso in cui gli importi del Premio di risultato siano destinati a previdenza complementare la Legge prevede che gli stessi:

  • non concorrano alla determinazione del già citato limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 annui;
  • possano essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo massimo di € 3.000;
  • non siano fiscalmente imponibili all’atto dell’erogazione della prestazione pensionistica complementare al momento dell’erogazione della pensione complementare o in caso di anticipazione o di riscatto.

Di conseguenza, per far sì che tali situazioni possano essere conosciute dal Fondo Pensione al quale si è conferito il valore del Premio di Rendimento e beneficiare delle agevolazioni previste, la circolare Agenzia delle Entrate 5/E del marzo 2018 prevede che:

“Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma di previdenza complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a questa ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del Premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.”

Importante

Il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito in contribuzione a previdenza complementare è verificabile controllando il valore riportato nella casella 574 della CU 2020 (redditi 2019)

Quindi:
se nel corso dell’anno 2019 hai versato, attraverso la formula del Welfare aziendale, quote del Premio di Rendimento al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020 dovrai comunicare il valore del Premio di Risultato versato al Fondo stesso. Le modalità operative sono le medesime già indicate per la comunicazione dei contributi non dedotti

N.B: Molti fondi negoziali, come ad esempio ARCA, sono in grado di distinguere autonomamente i versamenti derivanti dalla conversione del Premio di Rendimento. Questo vuol dire che la mancata comunicazione non dovrebbe causare la doppia tassazione delle somme. Riteniamo comunque opportuno procedere alla comunicazione, come disposto dall’Agenzia delle Entrate.

Come sempre, i rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a tua disposizione per ogni eventuale necessità di assistenza.

 

FISAC CGIL
Coordinamento Aziendale BPER Banca


(1) L’importo del plafond previsto per la deducibilità fiscale, nella generalità dei casi, è pari a € 5.164,57 annui. La normativa in vigore prevede, inoltre, che “ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro”.

 




Intesa Sanpaolo: Ma davvero?

GRUPPO INTESA SANPAOLO

Nella giornata di giovedì 03/12/2020 l’Azienda ha comunicato che dal 9 dicembre il servizio di Cassa non sarà più effettuato per appuntamento ma in modalità di ingresso contingentato, eccetto che per le filiali della zona rossa.

Però rimarranno gli appuntamenti per le filiali che non hanno ancora ricevuto il plexiglass per la cassa, una nota di grande attenzione!!!

Per fortuna abbiamo un giorno intero per organizzarci: oggi! Perché poi la Banca sarà chiusa per 4 giorni e il 9 apriremo con le nuove regole.

Questa decisione è davvero incomprensibile: già questa estate l’Azienda ha tentato di togliere gli appuntamenti creando solo assembramenti pericolosissimi per i colleghi ed i clienti ed è tornata di corsa sui suoi passi, forse proprio a seguito dei reclami dei clienti lasciati a sciogliersi sotto il sole.

Oltretutto nel frattempo non sono stati adottati grandi provvedimenti a tutela dei colleghi, tutt’oggi:
♦ abbiamo i plexiglass solo per casse e accoglienza, spesso inadatti alla messa in sicurezza delle postazioni cui sono destinati;
♦ non abbiamo le FFP2 nonostante le nostre reiterate richieste;
♦ abbiamo un numero del tutto insufficiente di steward;
♦ abbiamo dei prodotti sanificanti che per diventare efficaci necessitano di 15 minuti.

L’Azienda ritiene davvero che questo sia il modo corretto per gestire il flusso di cassa nel mese di dicembre con la scadenza delle tasse e il Natale alle porte? Pensa davvero che così colleghi e clienti siano tutelati? Noi no.

Chiediamo all’Azienda un ripensamento immediato e nelle more indicazioni chiare ed univoche sulla gestione degli ingressi della clientela in filiale in modo da avere un’applicazione delle stesse uniforme su tutto il territorio.

Ci interessa in particolare sapere:

♦ da dove devono entrare i clienti, dall’area self o dalla porta di emergenza?
♦ di chi è la responsabilità di eventuali assembramenti nelle aree self e in strada?
♦ è lecito chiedere ai colleghi di “dirigere il traffico” fuori dalla filiale o “sulla porta” violando le regole sul distanziamento e muniti di sola mascherina chirurgica?

ATTENDIAMO IMMEDIATE RISPOSTE E NEL FRATTEMPO INVITIAMO I COLLEGHI ALLA MASSIMA PRUDENZA E A NON ESITARE A RICHIEDERE L’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ PUBBLICA OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO.

Fisac-Cgil Direzione Regionale Milano e Provincia




BCC: entro il 31/12 segnalazione contributi al Fondo Pensione non dedotti e del Premio di Risultato

Entro il 31 dicembre 2020!

Vanno comunicati al Fondo Pensione Nazionale:

  • i contributi non dedotti per l’anno 2019
  • il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito, nel corso dell’anno 2019, in versamento alla previdenza complementare.

Contributi versati nell’anno 2019 e non dedotti  

Ricordiamo che il 31 dicembre p.v. è il termine ultimo per la comunicazione dei contributi versati al Fondo Pensione che non sono stati dedotti dal reddito dell’anno 2019 (C.U. , Modello 730 o Unico 2020).

Non dedotti sono i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, con esclusione delle quote TFR, che hanno superato la soglia di deducibilità di € 5164,57[1] e per i quali il datore di lavoro non ha proceduto alla deduzione dal reddito. Tale dato, per i redditi relativi al 2019 è riportato nella casella 413 del modello CU 2020. Vanno inoltre considerati i versamenti eventualmente effettuati in forma diretta al Fondo Pensione Nazionale, o versamenti ad altra ulteriore posizione di previdenza complementare, che potrebbero aver fatto superare il limite di deducibilità di cui sopra.

N.B.: Se la casella 413 della CU 2020 non è avvalorata e l’iscritto al Fondo Pensione non ha fatto versamenti diretti al FPN o ad altra posizione di previdenza complementare, non dovrà inviare la comunicazione in argomento al Fondo Pensione Nazionale e/o ad altro eventuale Fondo. In caso, nel corso dell’anno 2019 si siano effettuati versamenti alla previdenza complementare a favore di familiari fiscalmente a carico si rimanda alla nota di approfondimento a pagina 3

Come fare la comunicazione dei contributi non dedotti:

Una volta accertata l’esistenza di contributi non dedotti per i quali occorre fare la dichiarazione, la stessa può essere effettuata compilando il modello cartaceo ALL_H Contributi non dedotti.pdf , allegato alla presente comunicazione o reperibile sul sito web del Fondo; in tal caso la comunicazione va inviata al Fondo Pensione Nazionale esclusivamente a mezzo posta o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

In alternativa la stessa comunicazione può essere effettuata on line con le seguenti modalità:

1.       accedere con le proprie credenziali alla area iscritti del sito web del Fondo Pensione Nazionale ( http://www.fondopensione.bcc.it/home/home.asp )

2.      selezionare l’opzione “CONTRIBUZIONE”

 

 

 

 

3.      Selezionare l’anno 2019 ed inserire l’importo rilevato dalla casella 413 del modello CU2020 e/o da versamenti diretti

 

 

 

 

confermare il dato inserito cliccando sul pulsante “MODIFICA CONTRIBUTO NON DEDOTTO”

  1. confermare l’operazione cliccando sul pulsante “SALVA e seguire le indicazioni della procedura

 

 

Nota di approfondimento in merito ai versamenti effettuati per i familiari fiscalmente a carico.

Va ricordato che la deduzione, nel massimale complessivo di euro 5.164,57, spetta in tutto, in parte o per nulla, a seconda delle condizioni di reddito del familiare a carico (a), al soggetto nel confronto del quale i familiari sono a carico oppure a questi ultimi in casi particolari.

Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo “Non Dedotto” dovrà essere comunicato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020, imputando l’importo “non dedotto” sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico (riguardo le modalità di comunicazione vi invitiamo a contattare direttamente il Fondo Pensione).

(a)   1- Familiari Fiscalmente a Carico senza disponibilità di reddito; 2- Familiari Fiscalmente a Carico con disponibilità di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; 3- Familiari con disponibilità di un reddito complessivo superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (e quindi da non considerare “fiscalmente a carico”).

  

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La segnalazione del Premio di risultato destinato a previdenza complementare nell’anno 2019

ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE!!!!

Se nel corso dell’anno 2019 hai convertito, attraverso la formula welfare aziendale, in tutto o in parte, il Premio di Risultato (PDR) in contribuzione al Fondo Pensione leggi con attenzione la nota che segue perché dovrai fare una ulteriore diversa comunicazione al Fondo Pensione Nazionale per “Contributi non dedotti Premio di Risultato”

La normativa:

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che in presenza di un accordo sindacale riguardante l’erogazione del Premio di Risultato che preveda la possibilità far confluire al conto Welfare il premio stesso sono previste particolari misure di incentivazione fiscale, nel limite massimo di € 3.000,00 annui (€ 4.000,00 in casi particolari).

Quindi nel caso gli importi del Premio di risultato siano destinati a previdenza complementare la Legge prevede che gli stessi:

  • non concorrono alla determinazione/computo del, precedentemente citato, limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 annui;
  • possono, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo massimo di € 3.000,00;
  • non saranno fiscalmente imponibili all’atto dell’erogazione della prestazione pensionistica complementare (al momento dell’erogazione della pensione complementare ed in caso di anticipazione o di riscatto della prestazione stessa vedi circ. Agenzia Entrate 5/E 29 marzo 2018);

 Di conseguenza, per fare sì che tali previsioni possano essere tutte correttamente conosciute ed applicate dal Fondo Pensione al quale si è conferito il valore del Premio di Risultato, la circolare Agenzia delle Entrate 5/E del marzo 2018 prevede che:

“entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma di previdenza complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a questa ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del Premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.”

Ulteriore info

Il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito in contribuzione a previdenza complementare è verificabile controllando il valore riportato nella casella 574 della CU 2020 (redditi 2019)

 Quindi:

se nel corso dell’anno 2019 hai versato, attraverso la formula del Welfare aziendale, quote del Premio di Risultato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020 dovrai comunicare, compilando l’apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione Nazionale ”All. PDR” (allegato anche alla presente comunicazione o reperibile sul sito del Fondo Pensione) il valore del Premio di Risultato versato al Fondo stesso.

N.B: La comunicazione va inviata al Fondo Pensione Nazionale esclusivamente a mezzo posta o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Da questo anno, in alternativa, la stessa comunicazione può essere effettuata on line con le seguenti modalità:

  1. accedere con le proprie credenziali alla area iscritti del sito web del Fondo Pensione Nazionale

  2. selezionare l’opzione “PREMIO DI RISULTATO”

  3. selezionare il pulsante “2019

  4. la procedura dovrebbe proporre in automatico l’importo del Premio di risultato versato al Fondo Pensione

  5. verificare che l’importo proposto automaticamente corrisponda a quello riportato nella casella 514 del modello CU2020. In caso contrario occorre modificarlo riportando il valore indicato nella CU 2020. Confermare l’importo

  6. Confermare la scelta cliccando sul pulsante “CONFERMA PREMIO DI RISULTATO”, confermando poi definitivamente al ricevimento del codice di controllo OTP da parte della procedura

Ti invitiamo a contattare gli uffici del Fondo Pensione Nazionale qualora sia per te necessario.

Ovviamente, come sempre, i rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a tua disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza.

Un fraterno saluto

FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo

[1] L’importo del plafond previsto per la deducibilità fiscale, nella generalità dei casi, è pari a € 5.164,57 annui. La normativa in vigore prevede, inoltre, che “ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro”.

FisacInforma – FPN – Contributi non dedotti 2020

Allegato ALL_H Contributi non dedotti.pdf

Allegato ”All. PDR”