Banche, arrivano le nuove norme UE: bollette stornate se il conto è incapiente

I circa 3 milioni di clienti della Banca Nazionale del Lavoro, parte del gruppo francese Bnp Paribas, dal prossimo 7 dicembre non potranno più andare in rosso sul conto corrente. E questo perché gli addebiti automatici in conto – come bollette oppure addebito delle carte di credito o debito – non saranno consentiti se il cliente non avrà sufficiente liquidità sul suo deposito. L’informativa alla clientela è stata mandata attraverso una mail nella quale si spiega che la banca ha recepito le nuove regole dell’Eba, l’Autorità Bancaria Europea.

Sono proprio quelle norme sulle quali le banche italiane e l’Associazione bancaria richiamano l’attenzione ormai da qualche mese, mettendo in guardia dal rischio che determinino una stretta alla flessibilità verso la clientela e il rischio di dover svalutare rapidamente e in maggiori dimensioni i crediti. Quelle norme prevedono che per un mancato pagamento superiore a 100 euro, protratto per tre mesi, il cliente sia classificato come cattivo pagatore, tutta la sua esposizione verso la banca sia riclassificata come Npl e sia inviata la segnalazione alla centrale rischi.

Tutto questo entrerà in vigore dal primo gennaio. Il gruppo Bnp Paribas Bnl ha scelto di portarsi avanti e anticipare le modalità già dalla prossima settimana, per dare tempo alla clientela ad abituarsi al nuovo regime.

La comunicazione precisa che il giorno della scadenza del pagamento via addebito l’istituto provvederà sin dalla mattina a verificare la consistenza sul conto corrente; se la disponibilità non sarà sufficiente verrà inviata una notifica. Entro le 15 della stessa giornata va assicurata la copertura del fabbisogno sul conto, altrimenti il pagamento verrà bloccato.

Il gruppo francese ha scelto una linea rigorista di applicazione delle norme, in linea con le consuetudini dei paesi del Nord Europa, nei quali il rosso sul conto non è ammesso e non esiste il finanziamento tramite lo scoperto di conto corrente.
5 dicembre 2020

Il senso è: se non ci sono i soldi l’addebito non passa. A quel punto il cliente diventa moroso nei confronti, ad esempio, della società elettrica o dell’emittente della carta di credito e non contrae un debito con la banca. Il meccanismo consente all’istituto di prevenire la formazione di crediti deteriorati, ma in effetti si evita anche al cliente il rischio di venire segnalato nella centrale rischi della Banca d’Italia.
Finora accadeva che il passaggio di un addebito non coperto – per importi non eccessivi -non determinasse particolari scossoni, se protratto per un breve margine temporale, anche se c’era il rischio di vedersi applicare tassi elevati. Ora questo non sarà possibile. E se la scelta di Bnl appare quella più rigorosa, anche le altre banche italiane si stanno comunque preparando all’appuntamento del primo gennaio.

E gli altri?

Intesa Sanpaolo non adotterà provvedimenti come quelli dei concorrenti francesi e consentirà l’addebito di pagamenti non coperti (ovviamente anche sulla base della conoscenza del cliente). Ciò non toglie, però, che il titolare del conto sia contattato per informarlo dell’accaduto e sollecitato a coprire lo scoperto (ovviamente se il cliente ha un apertura di credito su conto corrente lo sconfinamento è segnalato se esso supera la soglia massima dell’affidamento autorizzato).

Il termine dei 90 giorni ormai è stringente per tutti. Sulla stessa linea anche UniCredit: il gruppo bancario non ha introdotto un automatismo per bloccare gli addebiti non coperti. L’istituto ha preferito lavorare sull’informativa ai clienti, svolta in più fasi, per illustrare le nuove regole, le relative implicazioni e l’opportunità di porre la massima attenzione alle scadenze. Insomma una sensibilizzazione affinché i saldi di conto corrente siano tenuti sotto controllo.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 




Polizza dipendenti banche per l’anno 2021

La FISAC CGIL Nazionale ha rinnovato, anche per l’anno 2021, la convezione con la società AMINTA Srl, con sede in Torino, per la copertura dei rischi connessi all’attività lavorativa nel settore banche ed esattorie.
Le ipotesi sotto elencate hanno delle combinazioni preordinate; Vi invitiamo ad una attenta lettura delle condizioni di polizza al fine di valutare l’opzione più rispondente alle Vostre necessità.
Le condizioni di polizza sono allegate alla presente comunicazione e sono inoltre reperibili sul sito www.amintafisaccgil.com al quale sarà necessario accedere per la sottoscrizione della polizza.

In sintesi elenchiamo le principali caratteristiche della convenzione 2021, adeguata in base alle specifiche esigenze e proposte segnalate dai lavoratori:

  • Tutte le polizze prevedono in caso di ammanco di cassa l’eliminazione della franchigia fissa sul primo sinistro.
  • Retroattività di 10 anni dalla prima adesione alla Convenzione.
  • Le polizze RC Professionale comprendono le violazioni della normativa sulla privacy e  le sanzioni per la violazione di banconote false e la negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “non trasferibili” nel caso di azione di rivalsa da parte dell’Istituto di credito.
  • La polizza è estesa agli errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni in conformità al Regolamento IVASS 40, comprendendo tutti coloro che all’interno dell’istituto di credito si occupano di assicurazioni.
  • Anche quest’anno per coloro che sottoscriveranno la Polizza RC Professionale 2021 e nel corso dell’anno andranno in pensione o accederanno al Fondo Esuberi (cd. Esodati) rimanendo iscritti al sindacato, è prevista GRATUITAMENTE la copertura RC Professionale fino al 31/12/2021.
  • Ricordiamo che sulle polizze è prevista l’estensione GRATUITA alla Responsabilità Civile del Capofamiglia.
  • E’ stato ridotto il massimo scoperto a carico degli assicurati sulla polizza RC Ammanchi+RC Professionale passando da € 5.000,00 a 3.000,00.

Riteniamo utile consigliare ai cassieri un’ attenta valutazione dell’opportunità di aderire alla polizza ammanchi + r.c. professionale anche in considerazione delle nuove coperture che la polizza prevede per l’anno 2021.
Da quest’anno la polizza include infatti la garanzia relativa a sanzioni per banconote false e per la negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “NON TRASFERIBILE” in caso di rivalsa dell’istituto.

Quale che sia la polizza – o combinazione di polizze – sottoscritta è prevista GRATUITAMENTE la copertura assicurativa RC del Capofamiglia (limite massimale annuo € 250.000,00, € 50.000,00 per sinistro, scoperto 10% con franchigia fissa € 250,00 ).

Di seguito ripiloghiamo le possibili combinazioni di polizza tra cui scegliere

AMMANCHI DI CASSA MASSIMALE PREMIO ANNUO
1A – RC ammanchi di cassa 6.000 per sinistro € 53
2A – RC ammanchi di cassa 7.500 per sinistro € 85
3A – RC ammanchi di cassa 10.000 per sinistro € 98
4A – RC ammanchi di cassa 15.000 per sinistro € 120
Franchigia per evento: € 0,00 per il primo sinistro, 80 per il secondo, elevata a € 155,00 a partire dal terzo sinistro denunciato. Prima della sottoscrizione invitiamo a scaricare e leggere attentamente la convenzione ammanchi 2021

Entrambe le polizze rischio cassa possono essere sottoscritte anche in combinazione con la polizza RC per perdite patrimoniali.

 

AMMANCHI DI CASSA +
RC PROFESSIONALE
MASSIMALE PREMIO ANNUO
1B – RC ammanchi di cassa + RC professionale Ammanchi di cassa (7.500 per sinistro) +
RC professionale (25.000 per sinistro)
€ 114
2B – RC ammanchi di cassa + RC professionale Ammanchi di cassa (10.000 per sinistro) + RC professionale (60.000 per sinistro) € 137
3B – RC ammanchi di cassa + RC professionale Ammanchi di cassa (15.000 per sinistro) + RC professionale (100.000 per sinistro) € 156

Franchigia per assicurato: € 125,00, scoperto 10% con  un massimo di € 3.000,00 per quanto riguarda la R.C. Professionale, € 0,00 per il primo sinistro, 80 per il secondo, elevata a € 155,00 a partire dal terzo sinistro per quanto riguarda la copertura per ammanchi di cassa.
Prima della sottoscrizione invitiamo a scaricare e leggere attentamente la
convenzione ammanchi + RC professionale 2021

 

R.C. PROFESSIONALE SENZA AMMANCHI DI CASSA MASSIMALE PREMIO ANNUO
1C – RC professionale 120.000 per sinistro € 70
2C – RC professionale
260.000 per sinistro
€ 95
3C – RC professionale
520.000 per sinistro
€150
4C – RC professionale
1.000.000 per sinistro
€ 215
5C – RC professionale
2.000.000 per sinistro
€385

Franchigia per assicurato: € 150,00, scoperto 10% con  un massimo di € 3.000,00.
Prima della sottoscrizione invitiamo a scaricare e leggere attentamente la convenzione RC professionale 2021)

 

INFORMAZIONI UTILI

Puoi procedere all’iscrizione attraverso questo il sito internet www.amintafisaccgil.com , seguendo pochi e semplici passaggi. Al termine riceverai sulla casella di posta elettronica utilizzata per l’iscrizione una conferma di avvenuta registrazione. Dovrai quindi procedere al pagamento del premio attraverso bonifico sul c/c dedicato (le coordinate verranno fornite successivamente).

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2020 per le adesioni pervenute e bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del 31/12/2020

Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2020, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker

Ti ricordiamo di leggere attentamente il DIP e le condizioni di Polizza prima della sottoscrizione

Se hai difficoltà nell’iscrizione puoi scrivere all’indirizzo mail:[email protected] oppure contattare telefonicamente Aminta dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 al numero riservato agli iscritti FISAC: 011/390738.

In caso di sinistro l’assicurato deve inviare alla società di brokeraggio Aminta s.r.l. la denuncia entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell’addebito notificato.
(Allegato disponibile sul sito www.amintafisaccgil.com, “Convenzione FISAC-CGIL” modulo “Denuncia Sinistri”).

Inviare la documentazione cartacea in originale a:
Aminta S.r.l. – Corso Correnti 58/A –
10136 – Torino
indicando sulla busta “Convenzione FISAC-CGIL”

 

Le nostre strutture aziendali o territoriali sono a disposizione per ogni necessità per eventuali richieste di chiarimenti




BPER: occhio alla scadenza. Entro il 31/12 vanno comunicati i contributi al Fondo Pensione non dedotti

 


 

Entro il 31/12/2020 vanno comunicati al fondo pensione:

  • i contributi non dedotti per l’anno 2019
  • la quota del Premio di Risultato (VAP) eventualmente conferito al fondo, nel corso del 2019, proveniente da somme inizialmente confluite sul welfare aziendale.

La dichiarazione serve ad evitare che somme che già sono state tassate siano sottoposte ad ulteriore tassazione in occasione delle prestazioni del fondo (anticipazioni, riscatti, rendite).

 

Contributi versati nell’anno 2019 e non dedotti  

Ricordiamo che il 31 dicembre p.v. è il termine ultimo per la comunicazione dei contributi versati al Fondo Pensione che non sono stati dedotti dal reddito dell’anno 2019 (C.U. , Modello 730 o Unico 2020).

La comunicazione riguarda i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, con esclusione delle quote TFR, che hanno superato la soglia di deducibilità di € 5164,57 (1) e per i quali il datore di lavoro non ha proceduto alla deduzione dal reddito. Per i redditi relativi al 2019 tale dato è riportato nella casella 413 del modello CU 2020. Vanno inoltre considerati i versamenti eventualmente effettuati in forma diretta al Fondo Pensione, o versamenti ad altra ulteriore posizione di previdenza complementare, che potrebbero aver fatto superare il limite di deducibilità di cui sopra.

N.B.: Se la casella 413 della CU 2020 non è avvalorata e l’iscritto al Fondo non ha fatto versamenti diretti al Fondo Pensioni o ad altra posizione di previdenza complementare, non dovrà inviare alcuna comunicazione.

 

Come fare la comunicazione dei contributi non dedotti

Una volta accertata l’esistenza di contributi non dedotti occorre dichiararli. Le modalità variano a seconda del fondo al quale si è iscritti.

Per gli iscritti al Fondo Pensione ARCA la comunicazione avviene attraverso la procedura Abacus. L’inserimento va fatto per il tramite di un collega che si di occupa investimenti, abilitato all’utilizzo di tale procedura. Il percorso per effettuare la dichiarazione è il seguente:
DISPOSITIVO FP (FILIALE) → GESTIONE PRATICHE CICLO ATTIVO → CONTRIBUTI NON DEDOTTI.

Per gli iscritti al Fondo Pensione Previbank la dichiarazione dev’essere inserita online accedendo all’area riservata attraverso questo link.

Per i colleghi iscritti al Fondo Pensione Unipol Banca la dichiarazione può essere inserita online accedendo all’area riservata attraverso questo link. In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata scaricando e compilando il modulo reperibile a questo link, inviandolo in forma cartacea al Fondo unitamente alla copia di un documento d’identità. In questo caso è fortemente consigliabile anticipare l’invio a mezzo posta elettronica, all’indirizzo [email protected] .

Versamenti effettuati per i familiari fiscalmente a carico.

La deduzione, per un massimale complessivo di euro 5.164,57, spetta, in tutto o in parte a seconda delle condizioni di reddito, al soggetto che ha a fiscalmente a carico i familiari oppure – in casi particolari – a questi ultimi.

Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo “non dedotto” dovrà essere comunicato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020, imputandolo sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico.  

Quote del Premio di Rendimento (VAP) destinato a previdenza complementare nell’anno 2019

Se nel corso dell’anno 2019 hai conferito tutto o parte del Premio di Rendimento (VAP) sul welfare aziendale, destinando successivamente tali somme a versamenti integrativi sul Fondo Pensione,  si renderà necessario un ulteriore adempimento. Questo può riguardare anche le somme non utilizzate, che vengono automaticamente conferite al Fondo Pensione alla scadenza dell’anno successivo a quello di accantonamento a welfare aziendale.

 

La normativa

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che, in presenza di un accordo sindacale riguardante l’erogazione del Premio di Risultato che preveda la possibilità far confluire al conto Welfare il premio stesso, siano previste particolari misure di incentivazione fiscale nel limite massimo di € 3.000 annui (€ 4.000 in casi particolari). Nel caso in cui gli importi del Premio di risultato siano destinati a previdenza complementare la Legge prevede che gli stessi:

  • non concorrano alla determinazione del già citato limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 annui;
  • possano essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo massimo di € 3.000;
  • non siano fiscalmente imponibili all’atto dell’erogazione della prestazione pensionistica complementare al momento dell’erogazione della pensione complementare o in caso di anticipazione o di riscatto.

Di conseguenza, per far sì che tali situazioni possano essere conosciute dal Fondo Pensione al quale si è conferito il valore del Premio di Rendimento e beneficiare delle agevolazioni previste, la circolare Agenzia delle Entrate 5/E del marzo 2018 prevede che:

“Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma di previdenza complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a questa ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del Premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.”

Importante

Il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito in contribuzione a previdenza complementare è verificabile controllando il valore riportato nella casella 574 della CU 2020 (redditi 2019)

Quindi:
se nel corso dell’anno 2019 hai versato, attraverso la formula del Welfare aziendale, quote del Premio di Rendimento al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020 dovrai comunicare il valore del Premio di Risultato versato al Fondo stesso. Le modalità operative sono le medesime già indicate per la comunicazione dei contributi non dedotti

N.B: Molti fondi negoziali, come ad esempio ARCA, sono in grado di distinguere autonomamente i versamenti derivanti dalla conversione del Premio di Rendimento. Questo vuol dire che la mancata comunicazione non dovrebbe causare la doppia tassazione delle somme. Riteniamo comunque opportuno procedere alla comunicazione, come disposto dall’Agenzia delle Entrate.

Come sempre, i rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a tua disposizione per ogni eventuale necessità di assistenza.

 

FISAC CGIL
Coordinamento Aziendale BPER Banca


(1) L’importo del plafond previsto per la deducibilità fiscale, nella generalità dei casi, è pari a € 5.164,57 annui. La normativa in vigore prevede, inoltre, che “ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro”.