Buoni pasto: cumulabilità e spendibilità

Chiarita la disciplina di utilizzo

Il recente decreto del Min. dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, pubblicato nella G.U. del 10 agosto scorso, che disciplina i servizi sostitutivi di mensa, introduce un’importante ed attesa novità consistente nella possibilità di uso cumulativo dei buoni pasto stessi.

Pur essendo un provvedimento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici ,in realtà ha una portata piuttosto ampia, tanto è vero che individua «gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili».

Il provvedimento è rilevante anche per le imprese private interessate da tali servizi.
Dal prossimo 10 settembre (data di entrata in vigore del decreto) sarà consentito l’uso cumulativo dei ticket pasto nella misura massima di 8 buoni, sgombrando così il campo da una serie di dubbi sulla possibilità di fruire dei benefici fiscali a seguito dell’utilizzo di più ticket in contemporanea.
Infatti dal punto di vista fiscale, l’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico (in quest’ultimo caso, con decorrenza 1°luglio 2015).
Se si considera il numero degli otto buoni, spendibili cumulativamente, il limite complessivo dovrebbe essere 42,32 euro nel caso di buoni cartacei e 56 euro nel caso dei ticket elettronici.

Finora, la non cumulabilità dei ticket poneva il sostituto di imposta –datore di lavoro nella scomoda situazione di dover decidere se l’utilizzo multiplo dei ticket non consentito dalla legge avesse ricadute anche fiscali. Ossia, se si dovessero applicare le ritenute fiscali e previdenziali sui valori eccedenti i 5,29 o i 7 euro giornalieri conseguenti l’utilizzo in contemporanea di più buoni. Ora con il decreto 122/2017 la questione si chiarisce definitivamente.
Il provvedimento in questione amplia inoltre la platea degli esercenti coni quali sarà possibile utilizzare i buoni pasto. Dal 10 settembre potranno accettare i buoni pasto come metodo di pagamento i seguenti soggetti:

• esercenti somministrazione alimentari e bevande;
• mense aziendali;
• negozianti di prodotti alimentari, supermercati ed esercenti anche in area pubblica;
• imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società esercenti attività agricola iscritti al Registro delle Imprese sia per vendita al dettaglio che per consumo sul posto di alimenti provenienti dai propri fondi;
• attività di agriturismo per la vendita e la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti delle proprie aziende agricole;
• attività di ittiturismo per la vendita e la somministrazione di prodotti derivanti dall’attività dipesca;
• vendita al dettaglio in mercatini o spacci aziendali.

Le norme di trasparenza sui contratti di convenzione e l’ampliamento della platea degli esercenti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, contenute nel decreto 122/2017, non risolvono il problema della spendibilità ma sicuramente aprono margini di miglioramento in tal senso.

Allegato: Testo decreto




ABI – indennità annuali – provvidenze per motivi di studio

L’Art. 62 del vigente CCNL ABI prevede che ogni anno vengano corrisposte a ciascun figlio o equiparato fiscalmente a carico del lavoratore le somme di seguito specificate.

L’accredito delle provvidenze non avviene in automatico.

E’ quindi necessario che tutti i lavoratori interessati presentino la domanda.

 

TIPOLOGIA DI STUDI
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
IMPORTO PROVVIDENZE
INTEGRAZIONE PER I FUORI RESIDENZA [1]
TEMPI EROGAZIONE
Scuola media inferiore (Secondaria di I grado)
Superamento dell’anno scolastico di riferimento, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo
Euro 74,89
 
Entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
Scuola media superiore (Secondaria di II grado)
Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo
 
 Euro 105,87
 
 Euro 51,65
Entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
Università
Acquisizione di almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d’esame dell’anno accademico di riferimento. L’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso accademico

 

Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea

Euro 216,91

 

 

 

 

Euro 116,20

 Euro 77,47

 

 

 

 

Compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Liquidate entro il mese di marzo dell’anno successivo

 

Entro il mese di dicembre dell’anno d’iscrizione 

COSA FARE PER RICHIEDERE L’EROGAZIONE:
Far pervenire all’ufficio del personale, secondo le prassi e la modulistica in uso in ciascuna azienda, la documentazione necessaria per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità (qualora le aziende non avessero adottato un apposito modello, si può utilizzare il fac-simile allegato):
• certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione
• per gli studenti universitari idonea documentazione che attesti l’acquisizione di almeno 40 crediti formativi nell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea
• per la eventuale corresponsione della maggiorazione “fuori residenza”, dichiarazione del richiedente circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto.

Fac simile richiesta provvidenze per motivi di studio ABI




BCC – indennità annuali – provvidenze per motivi di studio

L’art.69 del CCNL prevede che nell’autunno successivo al termine dell’anno di studi, su richiesta, vengano erogate le provvidenze annuali.

Rammentiamo quindi a tutti i colleghi interessati di presentare la domanda!

A chi spettano:
Al lavoratore studente, nonché‚ a ciascun figlio (o equiparato) studente fiscalmente carico del dipendente

Tipologia di studi Condizioni per il riconoscimento Importo provvidenze Integrazione per “fuori residenza” [1] Tempi erogazione
Scuola media inferiore (Secondaria di I grado) Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo  

 

Euro 89,35

 

 

Euro 55,26

Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
Scuola media superiore (Secondaria di II grado) Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo  

 

Euro 126,02

 

 

Euro 55,26

Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
UNIVERSITA’ Superamento di almeno 3 esami nell’anno accademico.

L’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso accademico

 

 

 

Euro 258,23

 

 

 

Euro 89,35

Compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Liquidate nell’autunno successivo.

[1] per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza frequentano corsi di studio in località diversa.

Cosa fare per la richiesta di erogazione:
Far pervenire all’ufficio del personale, secondo le prassi e la modulistica in uso in ciascuna azienda, la documentazione necessaria per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità:

• certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione[2];
• per gli studenti universitari idonea documentazione che dimostri il superamento di almeno n. 3 esami nel corso dell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea;
• per la eventuale corresponsione della maggiorazione “fuori residenza”, dichiarazione del richiedente circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto (vedi fac simile allegato).

Attenzione:
Segnaliamo che a livello territoriale sono vigenti accordi che istituiscono ulteriori strumenti indennitari e di sostegno economico relativamente alla frequenza scolastica di ogni ordine e grado.
I rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza che dovesse necessitare.
ULTERIORE MEMO – PREMI PER TITOLI DI STUDIO (ART. 68 DEL VIGENTE CCNL):
Al lavoratore che mentre è in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di EURO 150,00 per il diploma e di EURO 250,00 per la laurea.

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[2] si possono riscontrare difficoltà al rilascio di certificazione, in carta semplice, da parte di alcuni istituti scolastici, in tal caso verificare con la propria azienda quale documentazione alternativa si può produrre a dimostrazione dell’avvenuta frequenza/promozione.

Scaricare l’allegato da qui.




Banche: aumenta lo stipendio

Come noto, l’accordo per il rinnovo del CCNL ABI stipulato in data 31/03/2015 prevedeva un aumento medio mensile di € 85, spalmato in tre anni.

Il primo incremento (€ 25 medi) è scattato con decorrenza 1/10/2016.

A partire dal prossimo 1/10/2017 scatta la seconda tranche, dell’importo medio di € 30, che i lavoratori del comparto troveranno a partire dalla prossima busta paga.

L’ultimo aumento andrà in vigore con decorrenza 1/10/2018

Tabella con gli aumenti contrattuali di ottobre 2016, ottobre 2017 e ottobre 2018

Livelli Stipendio dall’1/10/2016 Stipendio dall’1/10/2017 Stipendio dall’1/10/2018
QD 4° Livello 4.224,86 4.272,56 4.320,26
QD 3° Livello 3.586,20 3.626,69 3.667,18
QD 2° Livello 3.200,53 3.236,67 3.272,81
QD 1° Livello 3.014,96 3.049,00 3.083,04
3.a Area 4° Livello 2.656,90 2.686,90 2.716,90
3.a Area 3° Livello 2.464,62 2.492,45 2.520,28
3.a Area 2° Livello 2.328,45 2.354,74 2.381,03
3.a Area 1° Livello 2.209,17 2.234,11 2.259,05
2.a Area 3° Livello 2.076,87 2.100,32 2.123,77
2.a Area 2° Livello 1.997,37 2.019,92 2.042,47
2.a Area 1° Livello 1.943,40 1.965,34 1.987,28
1.a Area (Livello unico + g. nott.) 1.858,00 1.878,98 1.899,96
1.a Area (Livello unico) 1.809,94 1.830,38 1.850,82

Livello retributivo di inserimento professionale
Quest’ultimo è previsto dall’art. 46 dell’articolato, che così dispone: “Allo scopo di favorire nuova occupazione secondo criteri di sostenibilità, al lavoratore/lavoratrice assunto nella 3.a area professionale, 1° livello retributivo, con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato, è attribuito uno stipendio nelle misure indicate nelle tabelle in allegato n. 2 per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche al lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.”

Tabella per gli assunti a far tempo dall’1/4/2015
Stipendio mensile per 13 mensilità

Dall’1/4/2015 Dall’1/10/2016 Dall’1/10/2017 Dall’1/10/2018
1.969,54 1.988,25 2.010,70 2.033,15

Tabella per lavoratori in servizio al 31/3/2015
Stipendio mensile per 13 mensilità

Dall’1/4/2015 Dall’1/10/2016 Dall’1/10/2017 Dall’1/10/2018
1.794,47 1.813,18 1.835,63 1.858,08

Le differenze rispetto agli assunti a far tempo dall’1/4/2015 sono assicurate tramite prestazione del F.O.C. ai sensi dell’art. 32, comma 10, del CCNL, e del verbale di accordo 25/11/2015, che prevede la “Integrazione ex F.O.C.”, un importo pari a euro 175,07 lordi mensili per tredici mensilità.
L’accordo 25/11/2015, riportato nell’appendice n. 10 dell’articolato contrattuale, ha previsto che le aziende erogassero ai lavoratori del livello retributivo di inserimento professionale già in servizio al 31/3/2015, l’importo di cui sopra, con le competenze mensili a far tempo dal mese di gennaio 2016. Con la medesima mensilità di gennaio 2016 è stata anche prevista la corresponsione, in un’unica soluzione, dell’importo arretrato relativo al periodo 1° aprile – 31/12/2015.




Elezione segretario generale FISAC CGIL L’Aquila

LUCA COPERSINI NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA FISAC CGIL DI L’AQUILA

Il giorno sei febbraio u.s. è stato eletto ,dall’Assemblea Generale, nuovo Segretario Generale della Fisac CGIL della Provincia di L’Aquila Luca Copersini che succede al segretario dimissionario Fabrizio Petrolini.
Il neo segretario è già Rappresentante Sindacale Aziendale, a L’Aquila, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Francesco Trivelli, Coordinatore Regionale della FISAC CGIL Abruzzo che, insieme al Segretario della CdL di L’Aquila Umberto Trasatti, ha avanzato la proposta di candidatura di Luca Copersini ha espresso viva soddisfazione per la sua elezione e rivolto un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i dirigenti coinvolti e ringraziato il segretario uscente per il lavoro svolto.

L’Aquila lì 8 febbraio 2016

Fonte: sito FISAC/CGIL nazionale