Buoni pasto: cumulabilità e spendibilità
Chiarita la disciplina di utilizzo
Il recente decreto del Min. dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, pubblicato nella G.U. del 10 agosto scorso, che disciplina i servizi sostitutivi di mensa, introduce un’importante ed attesa novità consistente nella possibilità di uso cumulativo dei buoni pasto stessi.
Pur essendo un provvedimento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici ,in realtà ha una portata piuttosto ampia, tanto è vero che individua «gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili».
Il provvedimento è rilevante anche per le imprese private interessate da tali servizi.
Dal prossimo 10 settembre (data di entrata in vigore del decreto) sarà consentito l’uso cumulativo dei ticket pasto nella misura massima di 8 buoni, sgombrando così il campo da una serie di dubbi sulla possibilità di fruire dei benefici fiscali a seguito dell’utilizzo di più ticket in contemporanea.
Infatti dal punto di vista fiscale, l’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico (in quest’ultimo caso, con decorrenza 1°luglio 2015).
Se si considera il numero degli otto buoni, spendibili cumulativamente, il limite complessivo dovrebbe essere 42,32 euro nel caso di buoni cartacei e 56 euro nel caso dei ticket elettronici.
Finora, la non cumulabilità dei ticket poneva il sostituto di imposta –datore di lavoro nella scomoda situazione di dover decidere se l’utilizzo multiplo dei ticket non consentito dalla legge avesse ricadute anche fiscali. Ossia, se si dovessero applicare le ritenute fiscali e previdenziali sui valori eccedenti i 5,29 o i 7 euro giornalieri conseguenti l’utilizzo in contemporanea di più buoni. Ora con il decreto 122/2017 la questione si chiarisce definitivamente.
Il provvedimento in questione amplia inoltre la platea degli esercenti coni quali sarà possibile utilizzare i buoni pasto. Dal 10 settembre potranno accettare i buoni pasto come metodo di pagamento i seguenti soggetti:
• esercenti somministrazione alimentari e bevande;
• mense aziendali;
• negozianti di prodotti alimentari, supermercati ed esercenti anche in area pubblica;
• imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società esercenti attività agricola iscritti al Registro delle Imprese sia per vendita al dettaglio che per consumo sul posto di alimenti provenienti dai propri fondi;
• attività di agriturismo per la vendita e la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti delle proprie aziende agricole;
• attività di ittiturismo per la vendita e la somministrazione di prodotti derivanti dall’attività dipesca;
• vendita al dettaglio in mercatini o spacci aziendali.
Le norme di trasparenza sui contratti di convenzione e l’ampliamento della platea degli esercenti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, contenute nel decreto 122/2017, non risolvono il problema della spendibilità ma sicuramente aprono margini di miglioramento in tal senso.
Allegato: Testo decreto